CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 2/2019 del 24/05/2019 – (SU RICHIESTA FPI – ISTANZA CHIARIMENTO PARERE 7-2017)

Parere n. 2

 

Anno 2019

IL COLLEGIO DI GARANZIA

SEZIONE CONSULTIVA

 

Composta da

Virginia Zambrano - Presidente

Giuseppe Albenzio - Relatore

Barbara Agostinis

Pierpaolo Bagnasco

Giovanni Bruno - Componenti

Ha pronunciato il seguente

PARERE N. 2/2019

 

 

 

Su richiesta di integrazione al parere presentata, in data 31 luglio 2018, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI, e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del Coni, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE310718115919193PU .

 

La Sezione

 

 

 

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;

 

 

vista la richiesta di parere n. 8/2017, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Roberto Fabbricini, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, prot n. CE130917161911723PU in data 13 settembre 2017;

visto il testo del parere n. 7/2017, reso da questa Sezione in data 18 ottobre/6 novembre 2017;

 

 

 

visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;

 

 

visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dellorgano de quo;

 

 

visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;

 

 

esaminati gli atti e udito il Relatore, avv. Giuseppe Albenzio.

 

 

 

Premessa in fatto

 

 

 

Il Segretario Generale della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) ha presentato, per il tramite del Segretario Generale del CONI, richiesta di integrazione al parere n. 7/2017, reso da codesta Sezione in data 18 ottobre/6 novembre 2017, sollevando i seguenti quesiti:

i) Se il tesserato che riceva una sanzione disciplinare in materia antidoping, con conseguente status di cui allart. 4.12.1 CSA, debba mantenere costantemente attivo in ossequio al principio di cui allart. 12, comma 3, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, ossia per tutta la durata della sanzione stessa e senza soluzione di continuità – il rapporto di tesseramento con la Federazione o meno;

ii) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al punto (i), se detto tesseramento debba perdurare esclusivamente in relazione alla qualifica (es. atleta o tecnico) collegata al compimento della violazione (es. atleta per positivisostanze dopanti, tecnico in altre fattispecie di cui, a titolo esemplificativo, agli artt. 2.8 o 2.9 CSA);

iii) se in difetto del mantenimento del rapporto di tesseramento di cui al punto (i) (anche per breve periodo), debba comminarsi il predetto divieto di appartenenza allordinamento sportivo per i successivi dieci anni;

iv) se la squalifica in materia antidoping comporti per il tesserato - nel corso di durata della squalifica - una sorta di “inibizione a tutte le attività federali, anche relativamente  a  qualifiche  diverse  rispetto  a  quella  collegata  alla  violazione antidoping, di fatto impedendo al soggetto squalificato di ottenere futuri tesseramenti anche per qualifiche federali diverse nel corso di durata della sanzione antidoping;

v) se nel caso degli atleti squalificati per un tempo che superi il limite di età previsto dalle norme sportive per il tesseramento degli atleti stessi, sia concesso loro di non rientrare nellambito applicativo del comma 3 dellart. 12 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate - non potendosi tesserare oltre come atleti - o se sia necessario che mantengano il tesseramento con altra qualifica;

vi) se per “organo esecutivo” della FPI (di cui al punto (iii) del precedente parere) debba intendersi il Segretario Generale o piuttosto il Consiglio Federale.

 

 

Diritto

 

 

 

Il Collegio ritiene che ai quesiti posti dalla FPI si debba rispondere nei seguenti termini:

 

1. Quanto ai quesiti (i) e (iii): in linea di principio, il tesserato che riceva una sanzione disciplinare deve scontare la sanzione e non può sottrarsi a questo suo dovere semplicemente facendo venir meno il rapporto di tesseramento con la Federazione; peraltro, come già detto nel parere n. 7/2018, qualora il tesserato contravvenga a quest'obbligo e interrompa il rapporto di tesseramento,  anche per breve periodo,  è soggetto alla ulteriore sanzione generale di cui all'art. 12 dei Principi Fondamentali del CONI (che non ammette eccezioni né riduzioni);

2. Quanto ai quesiti (ii) e (iv): in linea di principio, il tesseramento deve perdurare in relazione alla qualifica collegata al compimento della violazione; peraltro, qualora i presupposti per quel tesseramento (es., età, condizioni fisiche e attitudinali) vengano meno, il tesseramento può essere consentito per una diversa qualifica (tecnica, dirigenziale, ecc.), stante la "inibizione a tutte le attivifederali" che la sanzione comporta, come desumibile dal combinato disposto dell'art. 15 dello Statuto FPI, dell'art. 45 del Regolamento organico e dell'art. 4.12.1 del Codice sportivo antidoping, interpretati alla luce dei Principi Fondamentali del CONI evocati nel parere n. 7/2018;

3. Quanto al quesito (v): ulteriore conseguenza di quanto fin qui detto, è che non è applicabile la sanzione generale di cui all'art. 12 dei Principi Fondamentali CONI al tesserato che, non potendosi più tesserare per una qualifica per la quale non abbia più i requisiti, conservi il tesseramento con un'altra qualifica, così da non interrompere la continuità del tesseramento e scontare per intero la sanzione;

4. Quanto al quesito (vi): l'"organo esecutivo" della Federazione va individuato in base all'art. 8, commi 4-5, dello Statuto FPI che, nella formulazione attuale, consentono di identificarlo nel Segretario Generale, essendo riservati al Consiglio Federale le funzioni decisionali e al Segretario Generale quelle meramente esecutive.

 

 

PQM

 

 

 

Si rilascia il presente parere.

 

 

 

Deciso nella camera di consiglio del 28 settembre 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                                       Il Relatore

F.to Virginia Zambrano                                                                     F.to Giuseppe Albenzio

 

 

 

Depositato in Roma, in data 24 maggio 2019. Il Segretario

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