LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 146 LND del 16.11.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Nikola OLIVIERI/F.B.C. GROSSETO SSD A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Nikola OLIVIERI/F.B.C. GROSSETO  SSD A.r.l.

Con reclamo datato 23.07.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a F.B.C.GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Nikola OLIVIERI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.10.178,87 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto  in relazione alla stagione sportiva  2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata in data 9/10/2016 ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte del calciatore).

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altrecome la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna F.B.C.GROSSETO SSD

A.r.l. al pagamento in favore del sig. Nikola OLIVIERI della somma di 10.178,87.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@ lnd.it

Si fa obbligo alla  Società  di  comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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