LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 LND del 07.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davide MIOCCHI/SSD ARL POTENZA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Davide MIOCCHI/SSD ARL  POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 24.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Davide Miocchi chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 3.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva  la SSD ARL Potenza Calcio chiedendo il rigetto della domanda, a causa dell'assenza della data di sottoscrizione  dell'accordo  economico,  ed in subordine, asserendosi  debitrice  della  minor somma di € 1.970,00.

Il reclamante replicava rilevando come non sussistessero dubbi in ordine alla data di decorrenza dell'accordo economico e confermando di aver percepito acconti per € 3.350,00 e non già per € 4.780,00 come asserito dalla società.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente ed in particolare rileva come non vi sia prova di ulteriori versamenti rispetto a quelli pacificamente riconosciuti da entrambe le parti; rileva, altresì, come la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Davide Miocchi della somma di € 3.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale  i termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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