LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 LND del 07.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sergio Augusto PEREIRA ROCHA Junior/ASD SS LAZIO CALCIO A/5

RICORSO DEL CALCIATORE Sergio Augusto PEREIRA ROCHA Junior/ASD SS LAZIO CALCIO A/5

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 1/09/2016 il sig. Sergio Augusto PEREIRA ROCHA Junior si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD SS LAZIO CALCIO A/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva  2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €. 10.025,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.975,00 .

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti -cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici   presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti, condanna   la  Società  ASD  SS LAZIO CALCIO A/5 al pagamento in favore del sig. Sergio Augusto PEREIRA ROCHA Junior della somma di €.4.975,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata ,subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail allindirizzo : cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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