LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 LND del 03.01.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SPILABOTTE/U.S. PALMESE 1912 ASD

 

RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SPILABOTTE/U.S. PALMESE 1912 ASD

Con reclamo datato 29.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig. Pietro SPILABOTTE chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.2.000,00, totale del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 mai percepito.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Pietro SPILABOTTE della somma di €.2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo  stesso  entro  e  non  oltre  30  giorni  (trenta)  dalla  data  della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter  comma 11 delle  N.O.I.F.

 

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