LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 LND del 03.01.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CUCINOTTA/USD NOTO
RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CUCINOTTA/USD NOTO
Con reclamo datato 9.06.2016, il sig. Antonio CUCINOTTA, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOTO un accordo economico prevedente un importo lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.
La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.NOTO al pagamento in favore del sig. Antonio CUCINOTTA della somma di €.7.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comi tato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.