LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 LND del 03.01.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio ROMONDINI/SSD ARL CALCIO SAN CESAREO
RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio ROMONDINI/SSD ARL CALCIO SAN CESAREO
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 5/09/2016 il sig. Fabrizio ROMONDINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL CALCIO SAN CESAREO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16
Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.500,00.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CALCIO SAN CESAREO al pagamento in favore del sig. Fabrizio ROMONDINI della somma di €. 4.500,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.