LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 195 LND del 10.01.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MACIUCCA/F.C.GROSSETO S.S.D. A.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MACIUCCA/F.C.GROSSETO  S.S.D. A.r.l.

Con reclamo datato 18.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC Grosseto SSD a r.l., il sig. Riccardo Maciucca chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti  della  Procura  Federale a seguito dell'esposto presentato  in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore .

Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente (ivi comprese quelle in punto di inammissibilità delle produzioni documentali di cui alla nota del 30.11.2016), rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo ,alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento in favore del sig. Riccardo Maciucca della somma di 1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa  reclamo versata, subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo : cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare  al  Dipartimento  Interregionale  i  termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della   liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione , giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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