LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE  Domenico SURIANO/A.C.BELLARIA  IGEA MARINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 23/09/2016 il sig. Domenico SURIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.BELLAR IA IGEA MARINA S.r.l. al paga mento in favore del sig. Domenico SURIANO della somma di €.3.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore)  tramite mail all’indirizzo:cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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