LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Domenico CERQUA/A.P.TURRIS CALCIO ASD
RICORSO DEL CALCIATORE Domenico CERQUA/A.P.TURRIS CALCIO ASD
Con reclamo datato 22.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a AP Turris Calcio A.S.D., il sig. Domenico Cerqua chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 3.800,00 (successivamente precisata in € 3.750,00) a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.
Si costituiva la società controinteressata asserendo di aver, in realtà, corrisposto integralmente quanto spettante al calciatore in virtù dell'accordo economico sottoscritto inter partes.
A comprova la società produceva quietanze presuntivamente sottoscritte dal calciatore, il quale tuttavia le disconosceva espressamente, prima tramite controdeduzione depositate in data 11.07.2016 e poi rilasciando dichiarazione scritta all'udienza dell’08.09.2016.
La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione e rimetteva gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. perché venissero esperiti gli opportuni accertamenti, in ordine ai fatti descritti in narrativa, al fine di esse re messa in condizione di pronunciare la propria decisione.
La relazione della Procura Federale, trasmessa alla C.A.E., all’esito delle indagini svolte, rilevava come non fossero emersi elementi per stabilire, in modo univoco, l’autenticità e conseguentemente la riconducibilità, al calciatore, delle firme in calce alle presunte quietanze.
La Commissione ritiene, quindi, accoglibile il reclamo proposto dal sig. Cerqua.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna AP Turris Calcio A.S.D.
al pagamento in favore del sig. Cerqua Domenico della somma di € 3.750,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@ lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 te r. comma 11 delle N.O.I.F.