LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo PLATONE/S.S .D. A.C. DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo PLATONE/S.S .D. A.C. DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R .in data 23/09/2016 il sig. Vincenzo PLATONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. A.C. DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.16.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.13.340,00  richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.660,00.

La Società  non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti -cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale Dilettanti ,condanna  la Società S.S.D. A.C. DELTA  CALCIO  ROVIGO  S.r.l.  al  pagamento  in  favore  del  sig. Vincenzo   PLATONE    della  somma  di €.2.660,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@ lnd.it

Si fa obbligo alla Società  di  comunicare  al  Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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