LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 10.02.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pasqualino ESPOSITO/SSD ARL POTENZA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Pasqualino ESPOSITO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 19.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Pasqualino ESPOSITO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di .9.845,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva in data 2/11/2016 la società, ma non allegava alle proprie contro deduzioni alcuna documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di quanto richiesto dal calciatore e a Sua firma a valere come quietanza liberatoria.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, anche sotto il profilo della debenza degli importi al lordo delle ritenute di legge, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato .

P.Q.M.

La Commissione Accordi  Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al paga mento in favore del sig. Pasqualino ESPOSITO della somma di €.9.845,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban  bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando cop ia della liberatoria e del documento di identidel calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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