LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Umberto NAPPELLO/F.B.C.GROSSETO S.S.D. A.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Umberto NAPPELLO/F.B.C.GROSSETO S.S.D. A.r.l.
Con reclamo datato 31.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC Grosseto SSD a r.l., il sig. Umberto Nappello chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 9.670,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.
Si costituiva la società controinteressata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell'esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore.
Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico. Rispetto alle produzioni documentali della società controinteressata, rappresentanti presunte quietanze di acconti versati al reclamante, la Commissione rileva come il medesimo abbia riconosciuto la propria firma in calce alla ricevuta del 31.08.2015 relativa al pagamento della somma di € 1.067,29.
L'importo dovuto al reclamante va pertanto rideterminato, rispetto a quello richiesto nelle conclusioni del reclamo, in € 8.602,71.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento in favore del sig. Umberto Nappello della somma di € 8.602,71.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art . 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.