LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe SAVARESE/A.S.D.POL.SARNESE 1926 A .r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe SAVARESE/A.S.D.POL.SARNESE  1926 A .r.l.

Con reclamo del 23/11/2016 Savarese Giuseppe esponeva di aver sottoscritto con la S.S.D. Polisportiva Sarnese, per la stagione 2015/2016 un accordo economico che prevedeva la corresponsione  all’esponente  dell'importo complessivo  annuo di €. 7.500,00.

Tanto  premesso  e  dato  atto  di aver  ricevuto  versamenti  per  la  minor  somma  di  €.  3.400,00, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento del residuo importo di €. 4.100,00 .

La Polisportiva Sarnese, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo di aver versato al giocatore, in più soluzioni, a mezzo bonifici bancari - €. 1.243,00 ed €. 1.099,0 0 il 24/3/2016, €. 1.200,00 il 20/6/2016 -, la complessiva somma di €. 3542,00.

Dalla documentazione allegata in atti si evinceva, altresì, che tali pagamenti sarebbero stata corrisposta al giocatore dalla "Zio Pietro s.r.l.", cessionaria di un corrispondente credito della società Polisportiva Sarnese.

Concludeva, quindi, insistendo per il rigetto dell’avversa pretesa.

Preliminarmente deve darsi atto della rituale instaurazione del contraddittorio, risultando il perfezionamento della notifica del reclamo ed il versamento della tassa di reclamo.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il ricorrente ha fornito obiettivo e documentale riscontro del proprio credito producendo l’accordo economico nel quale risulta convenuto il compenso complessivo di €. 7.500,00.

Incombeva alla parte resistente di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi del credito vantato da controparte.

In disparte dall'assenza di ogni prova in ordine all’effettiva esecuzione dei bonifici (non risulta alcuna produzione al riguardo), pare sufficiente osservare  che la somma di tali versamenti corrisponderebbe, salvo una irrisoria differenza, proprio all'importo che il ricorrente dichiara di aver ricevuto.

La difesa della resistente disvela, significativamente, un implicito connotato confessorio laddove, deducendo il pagamento della minor somma di €. 3.542,00 (di cui come sopra rilevato difetta in ogni caso ogni riscontro) a  fronte del complessivo importo dovuto di €. 7.500,00, ammette l’omesso versamento della somma residua.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.POL.SARNESE A.r.l. al pagamento in favore del sig. Giuseppe SAVARESE della somma di €.4.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla  Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F

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