LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pietro ZOTTI/F.B.C.GROSSETO S.S.D. A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Pietro ZOTTI/F.B.C.GROSSETO S.S.D. A.r.l.

Con reclamo datato 24.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC Grosseto SSD a r.l., il sig. Pietro ZOTTI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €2.750,00. a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente (ivi comprese quelle in punto di inammissibilità delle produzioni documentali di cui alla nota del 30.11.2016), rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento in favore del sig. Pietro ZOTTI della somma di € 2.750,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall' art . 94 ter, comma 11 delle N. O. I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it