Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  – Sezione Prima: Decisione n. 51 del 26/06/2021 Decisione impugnata:Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, resa con dispositivo sul C.U. n. 5/CSAT del 26 maggio 2021 e con motivazioni pubblicate sul C.U. n. 6/CSAT del 28 maggio 2021, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 9/GST del 12 maggio 2021, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD Buccino Volcei Calcio (dora innanzi, anche solo il Buccino), aveva inflitto all’Agropoli la sanzione della perdita della gara Agropoli - Buccino del 2 maggio 2021 con il risultato di 0-3, a causa della partecipazione in posizione irregolare del calciatore F.M.

Parti:ASD U.S. Agropoli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Campania FIGC-LND/ASD Buccino Volcei Calcio

Massima:…..si ritiene di poter motivare l’accoglimento del ricorso in relazione al terzo motivo di gravame, siccome ragione “più liquida, siccnon occorre valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo essersi vagliate le une e le altre nel loro complesso, si precisino gli elementi sui quali si fonda il convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass., 15 aprile 2011, n. 8767; Cass., 20 novembre 2009, n. 24542, nonché Collegio di Garanzia, decisioni nn. 36/2019, 28/2018, 10/2018, 15/2016), e ciò, a valere nel caso che ci occupa, anche per le proposte eccezioni di inammissibilità. Vale, infatti, di più uno dei principi basilari cui deve ispirarsi la Giustizia Sportiva: quello di pervenire alla definizione più rapida delle controversie, dando concretezza nell’ordinamento sportivo, senza contare l’esigenza più generale di attuare la massima economia processuale (cfr. ex plurimis, Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 40/2016). In ragione di ciò, deve ritenersi che, laddove, come nel caso di specie, è possibile provvedere nel merito senza rinvio, ciò possa anche prescindere dal valorizzare errores in procedendo, che comporterebbero, come nel caso di fondatezza della proposta censura di avvenuta violazione del contradditorio in grado di appello, il rinvio innanzi al Giudice a quo. Trattasi di principio già immanente a precedenti decisioni di questo Giudice (cfr. Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 28/2020, ove il Collegio ha, per l’appunto, ritenuto di poter “prescindere dalle questioni preliminari [] giacché appare del tutto prevalente, anche nellesigenza di corrispondere a necessiassai sentite presso le società ed il mondo sportivo, lesame approfondito del merito delle censure); senza contare che, a mente dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, al Collegio di Garanzia dello Sport è demandato di decidere la controversia senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale. Ed è compito del Collegio, in tali casi, indicare gli effetti della statuizione di annullamento della decisione impugnata (cfr. Collegio di Garanzia, SS.UU., decisione n. 13/2016, secondo cui In forza dellart. 62 CGS, spetta al Collegio determinare le conseguenze delleventuale riforma della  decisione impugnata; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 75/2018; Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 28/2019; nonché, più di recente, Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 23/2021, ove, a seguito di annullamento senza rinvio, il Collegio ha disposto l’annullamento di tutte le sanzioni irrogate in primo ed in secondo grado).

Massima: Vale…..ribadire che, proprio in forza della funzione del Collegio di Garanzia, “questultimo è da considerarsi un organo che decide su un giudizio a critica ed a parti vincolate nel quale il perimetro delle censure alla sentenza deve essere dettagliatamente declinato sottolineando i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata nei termini della violazione di legge e/o di carente o omessa motivazione su un punto decisivo delle controversia”  (cfr., più di recente, Collegidi Garanzia, Sez. I, decisione n. 42/2020). Ciò postula che, per “violazione di norme di diritto” debba intendersi un errore nella individuazione o nell’interpretazione della fattispecie, e che per falsa applicazione” ci si riferisca ad una giusta individuazione della norma, applicata, però, ad una fattispecie sbagliata (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 ottobre 2014, n. 13335).

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