LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco URBANO/U.S. PALMESE 1912 ASD
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco URBANO/U.S. PALMESE 1912 ASD
Con reclamo datato 17.11.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig. Francesco URBANO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.3 .000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento .
La Commissione ritiene condivisibili le argomenta zioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Francesco URBANO della somma di €.3.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo : cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.