LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Rocco VISIBELLI/S.S.D .VIAREGGIO 2014 A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Rocco VISIBELLI/S.S.D .VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 24.11.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl , il sig. Rocco VISIBELLI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.300,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d'impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

Si rileva  tra l'altro  che le  controdeduzioni  della  stessa,  non  sono  firmate  in  calce  dal  legale rappresentante societario .

Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare ,non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento , sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato .

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio arl al pagamento in favore del sig. Rocco VISIBELLI della somma di €.4.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo : cae@lnd.it.

Si fa  obbligo  alla Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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