LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 LND del 06.04.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giulio GRILLO/S.S.D. CITTA’ DI CAMPOBASSO

RICORSO DEL CALCIATORE  Giulio GRILLO/S.S.D.  CITTA’  DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 28/01/2017 il sig. Giulio GRILLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di ave r concluso con la Società S.S.D.CITTA’ DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.484,91 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando  di  aver  percepito  ratper .5.690,96  richiedeva  la  condanna  della  Società  al pagamento della rimanente somma di €.3.793,95

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  lLega  Nazionale  Dilettanti, condanna  la  SocieS.S.D.CITTA’ DI   CAMPOBASSO  al pagamento  in favore  del sig. Giulio GRILLO  della somma  di €.3.793,95 .

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell'  iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@ lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento invia ndo copi a della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto da ll'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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