LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 LND del 06.04.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro TASCINI/S.S.D.CITTA’ DI CAMPOBASSO

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro TASCINI/S.S.D.CITTA’ DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 21/12/2016 il sig. Alessandro TASCINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA’ DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando  di  aver  percepito  rate  per  €.1.600,00  richiedeva  la  condanna  della  Società  al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA’ DI  CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Alessandro TASCINI della somma di €. 2 .400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione delliban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@ lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

 

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