LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 LND del 06.04.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ciro FOGGIA/A.S.D.CITTA ‘ DI GRAGNANO

RICORSO DEL CALCIATORE Ciro FOGGIA/A.S.D.CITTA ' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 19.01.2017, tra smesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO, il sig. Ciro FOGGIA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €. 3.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenir e alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La  Commissione  ritiene  condivisibili  le  argomentazioni  addotte  da ricorrente,  rilevando  altresì come  la documentazione prodotta  in atti - crf accordo allegato -offre ampio e decisivo  riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del  quale  viene   richiesto  il  pagamento, sia   l'ammontardella  somma   pretesa   in  forza   del compenso  ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favo re del sig. Ciro FOGGIA della somma di €. 3.500,00.

Dispone lrestituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione delliban bancario (obbligatoriamente del calciator e) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviandcopia  della  liberatoria  e  del  documento  didentità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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