LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Angelo SCALZONE/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Angelo SCALZONE/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 9/01/2017 il sig. Angelo Giuseppe SCALZONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 21.333,99 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/ 17
Precisando di aver percepito rate per €.2.300,0 0 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.233,59 maturata fino alla data del 1/12/2016, in quanto poi trasferito ad altra Società.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Angelo Giuseppe $CALZONE della somma di
€.6 .233,59.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatori amente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd .it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.