LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 LND del 06.04.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Christian MANGIAROTII/U.S.PALMESE A.S.D.
RICORSO DEL CALCIATORE Christian MANGIAROTII/U.S.PALMESE A.S.D.
Con reclamo datato 5.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici
nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig. Christian MANGIAROTII chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.1.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.
La Commissione ritiene condivisibile argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Christian MANGIAROTTI della somma di €.1.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta} dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.