LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 LND del 06.04.2017 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Serena SERGI/A.S.D. OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA)
RICORSO DELLA CALCIATRICE Serena SERGI/A.S.D. OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA)
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R.in data 31/01/2017 la sig.ra Serena SERGI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLG IATA 20.12) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7 .500,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di aver percepito rate per €.5.050,00,richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € .2.450,00 .
In sede di discussione del ricorso de l 23/03/2017, illegale della calciatrice presente alla stessa, ha riferito, che la Società, nel frattempo ha versato alla ricorrente una ulteriore somma di €.200,00.
Di conseguenza lo stesso legale riformulava a nome della ricorrente la richiesta economica del "petitum" in €. 2.250,00.
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA 20.12), al pagamento in favore della sig.ra Serena SERGI della somma di €.2.250,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.