LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 LND del 06.04.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Leandro GUAITA/POL.ARZACHENA

RICORSO DEL CALCIATORE Leandro GUAITA/POL.ARZACHENA

Con ricorso notificato il 27/1/2017 Leandro GUAITA esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2016/2017, un accordo economico con la società Polisportiva Arzachena che prevedeva la corresponsione dell'importo onnicomprensivo di €. 28.000,00, precisando di aver percepito acconti per complessivi €. 5.400,00.

Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in €. 7.560,00.

La società resistente si costituiva, rilevando che gli importi dovuti al calciatore dovevano essere calcolati fino alla data di sottoscrizione della lista di trasferimento- cioè fino al 5 dicembre 2016, data desumibile dal relativo documento che allegava - e non fino al 15 dicembre 2016, come richiesto dal Guaita.

Quest'ultimo depositava, quindi, ulteriore memoria con la quale replicava alle difese avversarie, limitandosi   a   richiedere   a   questa   Commissione   l'accertamento   della   data   di   effettivo trasferimento.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica del ricorso e versata la tassa di reclamo.

Pacifico risultando tra le parti il versamento di acconti per l'importo di €. 5.400,00, il thema decidendum è circoscritto all'indicazione della data di cessazione del rapporto o, il che è lo stesso, dell'effettiva data di trasferimento del calciatore.

Rileva la Commissione che a fronte dell'allegazione di una circostanza modificativa del credito richiesto, dedotta dalla resistente, il GUAITA si è limitato a richiedere alla Commissione l'accertamento della circostanza, senza sollevare alcuna contestazione della diversa data indicata dalla società.

Si rileva al riguardo che  l'onere di contestazione gravante sul convenuto, e quello di allegazione gravante sull'attore, sono tra loro speculari e complementari, con la conseguenza che l'omessa contestazione di specifiche circostanze quali desumibili, nel caso di specie, da documentazione ufficiale (lista di trasferimento), consente di ritenere le stesse pacifiche.

In altri termini e più semplicemente, il ricorrente era tenuto ,in ossequio a generali doveri di lealtà processuale e in adempimento di uno specifico onere di contestazione, a contestare il documento prodotto dalla controparte e, per l'effetto, l'indicazione temporale ivi contenuta o, anche e soprattutto, a fornire riscontro obiettivo della data di effettivo trasferimento.

Tale circostanza, infatti, integra un fatto costitutivo del credito richiesto dal GUAITA, atteso che intanto l'importo richiesto può essere quantificato nella misura richiesta in quanto esista la prova della permanenza del calciatore presso la società ARZACHENA fino alla data alla quale è maturato il relativo diritto al compenso.

Ne consegue che il credito del GUAITA è accertato nella misura di €. 6.600,00 e, cioè, con diritto al compenso fino alla data del 5/12/2016.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Leandro GUAITA della somma di €. 6.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@ lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it