LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 251 LND del 07.03.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Rocco NOVELLI/A.S.D. LANUSEI CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Rocco NOVELLI/A.S.D. LANUSEI CALCIO

Con ricorso notificato il 18/1/2017 Rocco NOVELLI esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2016/2017, un accordo economico con l’A.S.D. LANUSEI CALCIO che prevedeva la corresponsione dell’importo onnicomprensivo di €. 7.500,00.

Concludeva chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in €. 3.387,00.

La socieresistente si costituiva contestando integralmente la pretesa del ricorrente, in ordine alla quale rilevava che, a causa di un infortunio, l'esponente non aveva preso parte ad alcuna gara ed aveva, poi, fatto rientro in Campania, nella sua residenza.

La difesa del reclamante eccepiva l'inammissibilità della memoria e dei documenti ad essa allegati in quanto mai comunicati.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo.

Risulta, poi, che la memoria difensiva della società e i documenti ad essa allegati sono stati inviati, a mezzo raccomandata, esclusivamente a questa Commissione e non anche al ricorrente .

Consegue da tale omissione che le difese della società ed i documenti ad essa allegati non possono essere esaminati  e considerati,  in quanto  depositati  in violazione  del generale  principio  del contraddittorio.

Non sussiste, pertanto, alcuna prova di fatti modificativi e/o estintivi della pretesa ereditaria avanzata dal Novelli che deve essere, quindi, accolta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.LANUSEI CALCIO al pagamento in favore del sig. Rocco NOVELLI della somma di €.3.387,00 .

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento  di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto da ll'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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