LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 297 LND del 27.04.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GIRALDI/A.S.D.ISERNIAF.C.

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco GIRALDI/A.S.D.ISERNIAF.C.

Con reclamo datato 31.01.2017, il sig. Francesco GIRALDI, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.C. un accordo economico prevedente un importo lordo di €. 8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Richiedeva la condanna della A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento della somma di €. 2.500,00, quale residuo maturato e non percepito della somma prevista dall’accordo economico in questione.

La Società in data 4/04/2017 presentava le proprie controdeduzioni in merito, tramite PEC.

Si rileva preliminarmente però, che le stesse, sono state inviate esclusivamente alla Commissione Accordi Economici omettendo  l’invio anche alla controparte  e che  le stesse sono fuori termine  di presentazione previsto dall’art.25/bis del regolamento L.N.D.

Di conseguenza le stesse, sono prive di ogni efficacia, relativamente alla decisione sul ricorso in questione.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la  conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.ISERNIA F.C. al pagamento in favore del sig. Francesco GIRALDI della somma di €.2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Molise termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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