LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 297 LND del 27.04.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sante GIACINTI/SSDARLPOTENZACALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Sante GIACINTI/SSDARLPOTENZACALCIO

2°esame del ricorso a seguito di disposizione del Tribunale Federale – Sez.ne Vertenze Economiche

In data 27/03/2017

Con reclamo datato 24.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Sante Giacinti chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di € 7.877,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società soccombente, non dava ulteriore seguito a quanto già contro dedotto nelle proprie memorie difensive, presentate in occasione del primo esame del ricorso da parte della Scrivente Commissione, ne tantomeno si presentava in sede di discussione dello stesso per eventuali ulteriori repliche.

La C.A.E. ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, anche sotto il profilo della debenza degli importi al lordo delle ritenute di legge, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, conferma la condanna della SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Sante Giacinti della somma di € 7.877,00 ,come già stabilito con  precedente C.U. N. 172 del 7/12/2016.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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