LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 317 LND del 16.05.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Stefano VAVOLO/SSDARL CITTA’DICAMPOBASSO

RICORSO DEL CALCIATORE Stefano VAVOLO/SSDARL CITTA’DICAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc .A.R.in data 15/03/2017 il sig. Stefano VAVOLO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €. 1.800,00, quale residuo dell’accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA’ DI   CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Stefano VAVOLO della somma di €.1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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