LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 335 LND del 30.05.2017 – Delibera – RICORSODELLACALCIATRICE Erika VILLANI/A.S.D. OLIMPUS ROMA (Già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA 20.12)

RICORSODELLACALCIATRICE Erika VILLANI/A.S.D. OLIMPUS ROMA (Già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA 20.12)

Con reclamo datato 28.02.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA) la sig.ra Erika VILLANI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.100,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.OLIMPUS ROMA (già A.S.D.OLIMPUS OLGIATA 20.12),al pagamento in favore della sig.ra Erika VILLANI della somma di €.1.100,00.

Dispone la restituzione  della tassa reclamo versata, subordinata alla  comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio a Cinque i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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