LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 99 LND del 26.09.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lucas LONGONI /SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA)
RICORSO DEL CALCIATORE Lucas LONGONI /SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D. CITTA’ DI SIRACUSA)
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/06/2017 il sig.Lucas LONGONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA’ DI SIRACUSA), un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.424,57, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di aver percepito rate per €.15.488,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.936,57.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SIRACUSA CALCIO S.r.l. (Già A.S.D.CITTA’ DI SIRACUSA) al pagamento in favore del sig.Lucas LONGONI della somma di €.1.936,57.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.