LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 99 LND del 26.09.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Pasqualino ESPOSITO/SSDARLPOTENZ ACALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Pasqualino ESPOSITO/SSDARLPOTENZ ACALCIO
Il Tribunale Federale-Sez.ne Vertenze Economiche, mediante la decisione del 29.05.2017, visto l’art. 36bis, comma 4 CGS, annullava la decisione della CAE pubblicata nel C.U. 228/CAE-LND del 10.02.2017, stante la rilevata lesione nel diritto di difesa della società controinteressata, in conseguenza dell’invio dell’avviso di convocazione per l’udienza di discussione ad un indirizzo pec diverso da quello di elezione di domicilio.
La CAE in ottemperanza a quanto stabilito dalla decisione della Tribunale Federale-Sez.ne Vertenze Economiche, fissava nuovamente la discussione del ricorso e convocava le parti per l’esame nel merito dello stesso, alla riunione del 31.08.2017, al fine di garantire il contraddittorio, che si è assunto come violato durante il procedimento di primo grado.
Alla riunione del 31.08.2017 nessuno è comparso per la SSD Potenza Calcio.
La Commissione Accordi Economici, ritiene, pertanto, di dover confermare nel merito la prima decisione assunta.
In particolare la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Pasqualino Esposito della somma di € 9.845,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.