LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 123 LND del 20.10.02107 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATOR E Alessandro SCIALPI/A.S. D.CITTA’ DI GRAGNANO
RICORSO DEL CALCIATOR E Alessandro SCIALPI/A.S. D.CITTA’ DI GRAGNANO
Con reclamo datato 10.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO, il sig.Alessandro SCAIALPI, dichiarava di aver concluso un accordo economico, con la stessa Società in qualità di calciatore, prevedente la corresponsione della somma lorda di €28.150,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17. Precisando di non aver percepito alcuna rata nell’arco della Stagione Sportiva, richiedeva la condanna della stessa, al pagamento dell’intera somma prevista dall’accordo economico depositato in Lega.
La Società, in data 25/07/2017 tramite PEC, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo nelle stesse, di non dover nessuna cifra al Sig. Alessandro SCIALPI, in quanto, lo stesso, non avrebbe mai partecipato ad alcun allenamento e gara ufficiale nell’arco della Stagione Sportiva2016/17,non rispettando l’accordo economico sottoscritto.
Solo a seguito di rituale contestazione al calciatore (per il tramite di Racc.AR) e del perdurare della situazione, la Società può (ne ha il diritto) richiedere al Dipartimento Interregionale L.N.D.(dimostrando l’avvenuta contestazione alla controparte), la rescissione o sospensione dell’accordo economico, con adeguamento (nel caso l’assenza sia dovuta ad infortunio), della cifra concordata, in base alle effettive giornate di presenza, giusto quanto previsto al punto n. 6 dello stesso. Se questo non avviene, l’accordo, in quanto non posto in discussione, ha piena validità per tutta la Stagione Sportiva cui si riferisce.
riferiti principi si pongono in aderenza e conformità alla disciplina generale in tema di esecuzione dei contratti e di inadempimento, quali dettati dal codice civile ( artt. 1175, 1375 e 1453 e segg c.c.).
La Società, infatti, solo previa comunicazione di diffida ad adempiere, rimasta inevasa, è facoltizzata alla contestazione di inadempimento contrattuale.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Alessandro SCIALPI della somma di €.28.150,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente c omunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N. O.I.F.
