LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 123 LND del 20.10.02107 – Delibera – RICORSO DEL CAL CIATORE Davide BER ARDI/F.C.GROSS ETO SSD A.R.L.
RICORSO DEL CAL CIATORE Davide BER ARDI/F.C.GROSS ETO SSD A.R.L.
Con reclamo datato 12.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società FC Grosseto SSD a r.l., il sig. Davide BERARDI chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma di €.4.600,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017..
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC Grosseto SSD a r.l. al pagamento in favore del sig.Davide BERARDI della somma di €.4.600,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzocae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’ art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
