LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 139 LND del 09.11.2017 – Delibera RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D. WOMEN NAPOLI C/5

RICORSO DELLA CALCIATRICE Luigina CAPALBO/A.S.D. WOMEN NAPOLI C/5

Con ricorso datato 5.07.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D WOMAN NAPOLI C5 , la Sig.ra Luigina CAPALBO, dichiarava, di aver concluso un accordo economico, con la stessa Società in qualità di calciatrice, prevedente la corresponsione della somma lorda di € 5.800,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17, precisando di aver percepito dalla A.S.D WOMAN NAPOLI C5 la parziale somma di € 1.450,00 e per questo motivo richiedeva la condanna della stessa, al pagamento della somma per differenza pari ad € 4.350,00 prevista dall’accordo economico depositato in Lega. La Società, in data 1/08/2017 tramite PEC, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo in via preliminare che l’accordo economico è privo di validità ed efficacia in quanto non depositato presso la Divisione Calcio A/5 nei termini previsti. Nel merito contesta la pretesa in quanto la Sig.ra Luigina CAPALBO avrebbe arbitrariamente interrotto le sue prestazioni calcistiche sin dal mese di Novembre 2016, non rispettando l’accordo economico sottoscritto, segnalando la violazione alla F.I.G.C. –Procura Federale.

A seguito di tali memorie difensive la Sig.ra Luigina CAPALBO in data 5/08/2017 trasmette tramite pec alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D WOMAN NAPOLI C5 le proprie controdeduzioni, asserendo che  l’accordo economico, è stato depositato nei termini a sua cura, presso la Divisione Calcio A/5, allega ricevuta di ritorno, e contesta nel merito riguardo il mancato rispetto dell’accordo economico in quanto la stessa non ha    mai    ricevuto     alcuna     contestazione     rispetto     alle     assenze     ingiustificate. Contesta integralmente la presunta esistenza di una denuncia presso la F.I.G.C.-Procura Federale come asserito dalla controparte non e risultando a suo dire, presso la stessa Procura alcuna denuncia in merito.  Pertanto insiste nella richiesta economica avanzata.

La Commissione Accordi Economici, ha presentato direttamente alla Procura Federale, una richiesta di eventuale presenza di denuncia da parte della Società nei confronti della controparte. In data 23/10/2017 la F.I.G.C. – Procura Federale tramite pec confermava alla Scrivente Commissione, che effettivamente, in data 16/10/2017 è stato instaurato il proc.251 pf 17-18 avente per oggetto “Comportamento della calciatrice Sig.ra Luigina CAPALDO tesserata per la ASD EOMAN NAPOLI C/5 la quale avrebbe abbandonato, nel novembre 2016, la squadra, senza più fornire alcuna prestazione nonostante ripetute convocazioni.” Si rileva preliminarmente, che,

IL procedimento IN QUESTIONE, è stato instaurato dalla Società,molti giorni dopo la ricezione del ricorso (11/07/2017) , e, soprattutto dopo la comunicazione della data in cui veniva discusso il ricorso, trasmesso dalla Scrivente Commissione in data 9/10/2017, e quindi assolutamente post inizio controversia.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 al pagamento in favore della Sig.ra Luigina CAPALBO della somma di €.4.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5, i termini dell’avvenuto  pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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