LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 139 LND del 09.11.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo Francesco PATIERNO/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Cosimo Francesco PATIERNO/F.C. GROSSETO SSD A.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/06/2017 il sig.Cosimo Francesco PATIERNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.GROSSETO SSD A.r.l. un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.213,70, quale residuo dell’accordo in essere.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta di ritorno in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, contenente il ricorso in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Cosimo Francesco PATIERNO nei confronti della Società F.C.GROSSETO SSD A.r.l. per violazione dell’art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
Si precisa che il ricorso non potrà essere ripresentato, in quanto, il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.
