LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 139 LND del 09.11.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo GUARINO/SSD ARL POTENZA CALCIO

RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo GUARINO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 01/09/2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL POTENZA CALCIO, il sig.Vincenzo GUARINO, chiedeva la  condanna della Società controinteressata al pagamento della somma di € 8.116,13 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La Società faceva pervenire  alla C.A.E., le  proprie memorie  difensive nel rispetto dei termini previsti dal regolamento vigente, eccependo al reclamante, la violazione dell’art.25 bis n.4 del Reg. L.N.D., per lesione del principio del contraddittorio, e precisamente nella parte in cui non ha provveduto ad allegare copia dell’accordo economico depositato, sulla base del quale egli avanza le sue pretese economiche.

Pertanto, la Società, in riferimento a tale omissione,       insisteva       nel       chiedere       alla       C.A.E.       l’inammissibilità  del  ricorso.

Il calciatore Vincenzo Guarino controdeduceva con propria memorie e contestava la prospettazione della Società resistente, rilevando che l’art. 25 bis n.3 del Reg .L.N.D., prescrive la trasmissione      dell’accordo      economico      regolarmente      depositato      solo      alla      C.A.E.

Il ricorrente precisava, altresì, che l’accordo economico è certamente  nella disponibilità della controparte, e di conseguenza non vi è in capo allo stesso nessun obbligo di ritrasmissione, né alcuna violazione del principio di contraddittorio, trattandosi di un accordo economico già depositato presso i competenti uffici della L.N.D.

Il ricorrente chiedeva l’accoglimento della richiesta avanzata.La resistente società in data 06.10.2017 inviava un’ulteriore  memoria, insistendo sulla inammissibilità del reclamo per violazione del principio del contraddittorio, facendo riferimento all’art.25 bis n.4 della L.N.D. A conferma di tale violazione la stessa società, chiedeva l’applicazione per analogia, dell’art.2 com.1 lett c) secondo periodo, del nuovo regolamento del Collegio Arbitrale presso la LND, anche al procedimento relativo alle controversie tra calciatori e società dilettantistiche. La Commissione ritiene condivisibile le  argomentazioni addotte da parte ricorrente, rilevando la giusta applicazione dell’art. 25 bis n.3 L.N.D., che prescrive la trasmissione dell’accordo economico ritualmente depositato alla C.A.E.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL POTENZA CALCIO, al pagamento in favore del sig. Vincenzo GUARINO della somma di € 8.116,13. Dispone  la restituzione  della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termin i dell’ avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’ identità del calciatore regolarmente datati  e  firmati  dallo  stesso  entro  e  non  oltre  30  giorni  (trenta)  della  data  della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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