LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 158 LND del 12.12.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MORELLA/A.P. TURRIS CALCIO A.S.D.

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MORELLA/A.P. TURRIS CALCIO A.S.D.

Con reclamo datato 23.08.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. il sig.Antonio MORELLA chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.2.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società in data 16/10/2017 faceva pervenire tramite PEC alla Scrivente Commissione ed alla controparte, una nota dove dichiarava semplicemente che il ricorrente era stato saldato di tutto l’importo previsto dall’accordo economico.

Oltre ad essere tardiva rispetto a quanto previsto dall’art.25/bis del Regolamento L.N.D. è risultata priva di qualsiasi prova dell’avvenuto pagamento di quanto dichiarato sulla nota.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Antonio MORELLA della somma di €.2.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it  

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N. O.I.F.

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