LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 158 LND del 12.12.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe RINALDI/A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO
RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe RINALDI/A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO
Con reclamo datato 29.05.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO, il sig.Giuseppe RINALDI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.16.000,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.
La Società, in data 26/06/2017, tramite il proprio legale, faceva pervenire per PEC, una nota a propria difesa, dove si asseriva, che il calciatore in questione, avrebbe ricevuto una squalifica per 9 giornate di gara a seguito di una rissa scoppiata in occasione di gara del Campionato Nazionale Dilettanti 2016/17.
Precisa altresì che il calciatore, ha anche ricevuto il Provvedimento DASPO, da parte della Polizia di Stato, con interdizione alla frequenza sui campi di calcio.
Si rileva però, che nulla è stato allegato, come prova di eventuale avvenuto pagamento di quanto previsto dall’accordo economico depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti valido a tutti gli effetti.
La Società, avrebbe avuto la facoltà di richiedere la rescissione o sospensione dell’accordo economico alla Lega per i fatti sopradescritti, inviando la richiesta tramite Racc.A.R. ed alla controparte.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Giuseppe RINALDI della somma di €.16.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 t er comma 11 delle N.O.I.F.
