LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 158 LND del 12.12.2017 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ROMEO/A.C.D. NARDO’

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ROMEO/A.C.D. NARDO’

Con ricorso notificato il 26/05/2017 Alessandro Romeo esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico con l'A.C.D. Nardò per il complessivo importo lordo di €. 10.000,00, precisando di aver percepito acconti per complessivi €. 5.655,00. Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in €. 4.335,00

La Società resistente, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente sul rilievo dell'integrale pagamento del compenso pattuito ed allegando, a riscontro della circostanza, quattro quietanze liberatorie a firma del Romeo.

Il Romeo depositava, in data 21/06/2017, ulteriore memoria nella quale replicava alle difese avversarie, disconoscendo, formalmente, le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze prodotta dalla controparte ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Anche l'Associazione Calcio Nardò provvedeva a versare in atti una nuova memoria, con cui ribadiva le proprie tesi ed, in particolare, evidenziava l'assenza di alterazioni nelle quietanze prodotte e concludeva chiedendo il rigetto del reclamo.

La Commissione, con ordinanza del 26/9/2017 disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, richiedendo perizia calligrafica sulle firme apposte in calce alle quietanze prodotte dalla società resistente, al fine di accertare la riferibilità delle stesse all'odierno ricorrente, Alessandro Romeo.

La Procura Federale, effettuate le indagini ritenute opportune, disponeva la trasmissione della propria relazione con comunicazione del 24/10/2017.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo.

La decisione della presente controversia presuppone alcune necessarie, seppur ovvie, considerazioni preliminari.

In primo luogo non è certamente revocabile in dubbio che ai giudizi innanzi Questa Commissione, così come in qualsiasi controversia avente ad oggetto la tutela di diritti, siano applicabili le norme del nostro ordinamento positivo, sia sostanziale che processuale e che la definizione della lite debba conformarsi ai principi fondamentali dettati dalla Carta Costituzionale e dai principi generali dell'ordinamento.

Dalla riferite premesse discende che, ove non diversamente stabilito dalla normativa federale (si vedano, esemplificativamente l'art. 2, 6° comma dello Statuto della F.I.G.C. e l'art. 25-bis del Regolamento della L.N.D.), la Commissione è tenuta a far applicazione della normativa positiva come richiamata al precedente paragrafo.

Venendo all'esame della presente fattispecie, il "thema decidendum" ha ad oggetto il valore probatorio dei documenti e la loro utilizzabilità, nell'ipotesi di disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al documento stesso.

La richiamata disposizione regolamentare (art. 25-bis Reg. L.N.D) non offre alcun aiuto per la soluzione della questione, limitandosi a stabilire che i documenti "se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio".

Appare di immediata evidenza che la regola appena enunciata non sia di alcuna utilità nel caso di specie, salvo per affermare la legittimità della produzione, ritualmente allegata alla tempestiva costituzione della società resistente.

Si impone, allora, l'applicazione delle regole dettate dal nostro al riguardo e, segnatamente, degli artt. 2697 c.c. e del combinato disposto degli artt. da 214 a 216 c.p.c..

La prima disposizione prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento".

La resistente, infatti, a riscontro della propria eccezione di pagamento dei compensi pattuiti al calciatore, ha prodotto quietanza attestante il versamento degli importi dovuti, recante la sottoscrizione del Romeo.

Quest'ultimo, peraltro, ha disconosciuto la firma asseritamente a lui riferibile, dichiarando che la stessa non era stata da lui apposta.

Tale disconoscimento ha privato la scrittura in oggetto di ogni valenza probatoria, così come stabilito dagli artt. 214 e 215 c.p.c..

In un ordinario giudizio di cognizione l'ASD Nardò avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., dichiarare di volersi avvalere del documento (la quietanza) e chiederne la verificazione, accertamento riservato ad una consulenza tecnico-grafologica.

Questa possibilità è, però, preclusa a Questa Commissione, la quale, a tal fine, aveva trasmesso gli atti alla Procura Federale per l'eventuale espletamento dell'incombente , ad essa consentito nell'ambito del potere di indagine, anche d'ufficio.

La Procura si è limitata, peraltro, ad acquisire le dichiarazioni delle parti e di altri soggetti, le quali sono inutilizzabili per i fini di prova che qui interessano.

Le dichiarazioni delle parti, infatti, assumono rilievo solo se la parte dichiara fatti a sè sfavorevoli, mentre, nell’ipotesi contraria, integrano mere allegazioni di parte sfornite di ogni obiettivo riscontro.

Analogamente, ai sensi dell'art. 25-bis del Reg. L.N.D. le dichiarazioni testimoniali, le quali " possono essere ammesse in via eccezionale", non sono state nè dedotte, nè richieste dalle parti. Discende dalle superiori considerazioni che, attesa la carenza di ogni valore probatorio della quietanza, resta sfornito di ogni riscontro l'eccezione di pagamento sollevata dalla resistente, con la conseguenza che deve ritenersi accertato il credito del Romeo nella misura richiesta e provata alla stregua dell'accordo economico ritualmente depositato e prodotto.

Da ultimo ed a soli fini di completezza espositiva, si osserva che, anche volendo, in via di mera ipotesi considerare valida ed efficace (ma così non è per le ragioni appena esposte), la quietanza prodotta dall'ASD Nardò, la stessa sarebbe inutilizzabile in quanto non rispondente alle prescrizioni contenute nell'art. 25-bis-, secondo cui "I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza,  firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si  riferisce".

Difetta nel documento prodotto sia la specifica del versamento, sia il periodo di riferimento, di talchè il documento non è idoneo a fornire obiettivo riscontro del pagamento asseritamente ivi effettuato.

Il reclamo deve, pertanto, essere accolto

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la Lega  Nazionale  Dilettanti,  condanna  la  Società A.C.D.NARDO’al pagamento in favore del sig. Alessandro ROMEO della somma di €.4.335,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it  

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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