LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 08.01.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TODINO/SSDARL POTENZA CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TODINO/SSDARL POTENZA CALCIO
Con reclamo datato 28.09.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Giuseppe TODINO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.11.658,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017
La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig.Giuseppe TODINO della somma di €.11.658,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.