LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 179 LND del 08.01.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CHIOCHIA/U.S. AGROPOLI

RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CHIOCHIA/U.S. AGROPOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2017 il sig. Vincenzo CHIOCHIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S. AGROPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

Precisando  di  aver  percepito  rate  per  €.3.500,00  richiedeva  la  condanna  della  Società  al pagamento della rimanente somma di €.3.500,00.

La Società in data 26.10.2017 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito.

Con ulteriore memoria  in data 2.11.2017, il legale del calciatore, modificava la richiesta            del credito, ammettendo un mero errore nella quantificazione dello stesso, in €2.500,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione  accordi  economici  presso  la  L.N.D.  condanna la  Società  U.S. AGROPOLI  al pagamento in favore del sig.Vincenzo CHIOCHIA della somma di €.2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si faobbligoalla Societàdi comunicareal ComitatoRegionale Campaniai termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente c omunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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