LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE David SIMONCINI/A.S.D. ACQUI FC (Già ACQUI CALCIO 1911S.r.l.)

RICORSO DEL CALCIATORE David SIMONCINI/A.S.D. ACQUI FC (Già ACQUI CALCIO 1911S.r.l.)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data  28/02/2017 il sig.David SIMONCINI si rivolgeva a questa  Commissione  esponendo  di aver concluso  con  la Società  A.S.D.ACQUI FC {Già ACQUI CALCIO 1911S.r.l.) un acco rdo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016 Richiedeva  la  condanna  della  Società  al  pagamento  della  somma  di €.5.350,00  qualresiduo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente  che al ricorso non è stata allegata  l'attestazione del versa mento della prevista tassa  reclamo in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega

Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.  dichiara  inammissibile il  reclamo proposto dal sig.Davis SIMONCINI nei confronti della Società A.S.D.ACQUI FC (Già ACQUI CALCIO 1911S.r.l.) per viola zione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento  L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, èscaduto improrogabilmente il30 Giugno 2017.

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