LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Santo MATINELLA (A.S.D. DUE TORRI CALCIO PIRAINO

 

RICORSO DEL CALCIATORE Santo MATINELLA (A.S.D. DUE TORRI CALCIO PIRAINO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/02/2017 il sig.Santo MATINELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI CALCIO PIRAINO un accordo economico relativamente alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.153,48, quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l'attestazione del versamento della prevista tassa reclamo in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Santo MATINELLA nei confronti della Società A.S.D. DUE TORRI CALCIO PIRAINO per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il30 Giugno 2017.

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