LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Matteo NICHELE/FOOTBALL CLUB GROSSETO S.S.D. A. r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Matteo NICHELE/FOOTBALL CLUB GROSSETO S.S.D. A. r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 8/02/2017 il sig.Matteo NICHELE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società FOOTBALL CLUB GROSSETO un accordo economico relativamente  alla Stagione Sportiva 2015/2016

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.7.500,00 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l'attestazione  del versamento  della prevista tassa reclamo in violazione della art.25/bis comma 4 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Matteo NICHELE nei confronti della Società FOOTBALL CLUB GROSSETO S.S.D.A.r.l. per violazione dell'art.25/bis comma 4 del Regolamento L.N.D.

Si precisa che il ricorso non potrà più essere presentato, in quanto il termine ultimo per la Stagione Sportiva 2015/16, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2017.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it