LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele GAMBUZZA/S.S.D. CITTA’ DI GELA A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele GAMBUZZA/S.S.D. CITTA'  DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 2.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Raffaele  GAMBUZZA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.4.000,00 a titolo di residuo  del compenso globale lordo, in forza dell’accordo  economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando  altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig.Raffaele GAMBUZZA della somma di €.4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa  reclamo versata, subordinata alla comunicazione  dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tra mite  mail all'indirizzo: lnd.amminist razione@f igc.i

Si fa  obbligo  alla Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento di identità del  calciatore regolarmente  datati e firmati  dallo stesso  entro e  non oltre 30 giorni (trenta) dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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