LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele GAMBUZZA/S.S.D. CITTA’ DI GELA A.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele GAMBUZZA/S.S.D. CITTA' DI GELA A.r.l.
Con reclamo datato 2.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Raffaele GAMBUZZA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.
La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig.Raffaele GAMBUZZA della somma di €.4.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tra mite mail all'indirizzo: lnd.amminist razione@f igc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
