LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 06.05.2018 – Delibera RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina OLMETTI/A.S.D. BELLATOR FERENTUM

RICORSO DELLA CALCIATRICE Valentina OLMETTI/A.S.D. BELLATOR FERENTUM

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 20.10.2017 la sig.na Valentina OLMETTI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.S.D.BELLATOR FERENTUM,al pagamento della somma di €.2.400,00,quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, in data 14.02.2018, faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni in merito.

Si rileva preliminarmente che le stesse sono fuori termine massimo per la presentazione, previste dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D. (30 Giorni dal ricevimento del ricorso da parte del ricorrente).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. acco rdo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dellaccordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti,  condanna  la  Società A.S.D.BELLATOR FERENTUM.al pagamento in favore del sig.na Valentina OLMETTI della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzio ne della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo:  lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termin i dell 'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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