LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 LND del 05.04.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Mauro CIOFFI/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)
RICORSO DEL CALCIATORE Mauro CIOFFI/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)
Con reclamo datato 24.1.2018,il sig. Mauro CIOFFI si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),un accordo economico prevedente un importo lordo di €.11.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.234,65 quale residuo dell'accordo economico in essere, maturata fino al mese di dicembre 2016, in quanto poi trasferito ad altra Società.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.
La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),al pagamento in favore del sig.Mauro CIOFFI,della somma di €.4.234,65.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc .it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
