LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 271 LND del 07.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Stefano CHIARELLO/U.S.AGROPOLI
RICORSO DEL CALCIATORE Stefano CHIARELLO/U.S.AGROPOLI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/10/2017 il sig.Stefano CHIARELLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.AGROPOLI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17.
Precisando di aver percepito rate per €.4.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00.
La Società in data 5/04/2018, faceva pervenire tramite PEC, alla Commissione Accordi Economici, una richiesta di riammissione nei termini per il deposito di memorie difensive, in quanto, asseriva, di non aver mai ricevuto il ricorso da parte del calciatore, perché spedito ad un indirizzo errato.
Da accertamenti effettuati sull’anagrafica federale F.I.G.C. però, l’indirizzo a cui è stato spedito il reclamo da parte del calciatore, risulta essere la sede legale della Società.
Sulla busta allegata al ricorso trasmesso alla CAE è presente il timbro postale con la dicitura: “Al mittente per compiuta giacenza”.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.8 legge 890/82 la richiesta della Società non può essere presa in considerazione.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione accordi economici presso la L.N.D. condanna la Società U.S. AGROPOLI al pagamento in favore del sig.Stefano CHIARELLO della somma di €.2.400,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Campania i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.