LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 271 LND del 07.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO

RICORSO DEL CALCIATORE Davide EVACUO/SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 22/02/2018 il sig.Davide EVACUO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA’ DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.6.571,42 quale residuo dell’accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società in data 17/04/2018 faceva pervenire tramite PEC le proprie contro deduzioni in merito. Si  rileva  preliminarmente  però  che  le  stesse  sono  state  trasmesse  fuori  termine  previsto dall’art.25/bis del Regolamento L.N.D. e di conseguenza non possono essere prese in esame per la decisione sul ricorso.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio

e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA’ DI   CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Davide EVACUO della somma di

€.6.571,42

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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